Avrei intenzione di installare una parabola sul tetto del condominio in cui abito dallo scorso anno. Se l’amministratore dovesse negarmi il permesso, pur rispettando le norme di legge, posso installarla sul balcone? L’amministratore è tenuto a darmi risposta scritta con raccomandata e avviso di ricevimento?
Leonardo C.
Le antenne televisive e radiofoniche per la ricezione e la trasmissione dei segnali sono tutelate dalla legge, anche in presenza dei contrastanti interessi degli abitanti di un condominio. Il diritto all’installazione delle antenne, sia come diritto soggettivo autonomo sia come diritto primario all’informazione sancito dall’articolo 21 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”), è limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino di pregiudicare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile. Nel diritto primario riconosciuto dalla Costituzione rientra anche l’installazione di antenne su beni di proprietà esclusiva altrui, nonché la installazione di antenne sul lastrico solare condominiale (quindi anche parabola sul tetto), contro la volontà dell’assemblea condominiale.
Il diritto all’installazione di impianti radiotelevisivi è stato anche regolato, nella normativa condominiale, dall’articolo 1122-bis del Codice Civile introdotto dalla riforma del 2012. È addirittura possibile installare una parabola personale anche se è già presente un impianto centralizzato, nel caso in cui quest’ultimo non consenta il diritto primario all’informazione. È il caso degli impianti puntati a 13° est che non permettono a un cittadino straniero di informarsi quando i canali del suo Paese trasmettono su altre posizioni orbitali (come 42° est per i canali turchi, 16° est per quelli albanesi, 26° est per quelli arabi e così via).
Esistono però regolamenti comunali e condominiali che “normano” l’installazione delle parabole pur senza vietarla. Solitamente, questi regolamenti non consentono l’installazione all’interno di balconi visibili da pubblica via, sul tetto nel caso di parabole di grandi dimensioni (per esempio oltre i 120 cm) oppure in altre situazioni esteticamente deturpanti. Prima di richiedere l’installazione della parabola, quindi, le consigliamo di consultare il regolamento condominiale (ogni condomino deve possederne una copia) e quello comunale presso l’Ufficio Urbanistica o sul portale web del suo comune di residenza. In base a questi regolamenti, potrà poi decidere se installare la parabola sul balcone oppure sul tetto, rispettando ovviamente tutte le normative elettriche e di sicurezza. In molti casi, è anche necessario segnalare agli uffici comunali competenti l’installazione di un’antenna parabolica, compilando l’apposito modulo disponibile sempre in comune o sul suo sito web.
Per quanto riguarda invece i rapporti con l’amministrazione e l’assemblea condominiale, deve solo fare una comunicazione (e non una richiesta) utilizzando un documento simile al seguente, senza bisogno di ottenere alcuna risposta riguardo la sua richiesta d’installazione della parabola sul tetto:
mi è stata negata la possibilita di dndare sul tetto per intervenire sulla mia parabola è regolare ?grazie